Le attività formative dovranno riguardare il settore delle vendite e marketing, dell’informatica, delle tecniche e tecnologia di produzione ed, in particolare, le seguenti tematiche:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono ammissibili al credito d’imposta Formazione 4.0 le seguenti spese:
- personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
- spese del personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili (nel caso in cui la Formazione venga erogata tramite training on the job e non da soggetti esterni all’impresa), fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
- costi inerenti la certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000,00.
Le attività formative possono essere erogate: attraverso lo stesso personale dipendente dell’impresa mediante il c.d. training on the job; ovvero in alternativa, dai soli e seguenti enti esterni all’impresa:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.
L’agevolazione di cui trattasi è rappresentata, in particolare, da un credito d’imposta pari al:
- 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese (ossia, quelle aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro), fino ad un massimo di € 300.000,00 annuali;
- 40% delle spese ammissibili per le medie imprese (ossia, quelle aventi meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro), fino ad un massimo di € 250.000 annuali;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese (ossia, quelle aventi dei parametri superiori a quelli sopra indicati), fino ad un massimo di € 250.000 annuali.
La misura del credito d’imposta e’ comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attivita’ di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Una volta compiuto tale adempimento, il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
La scadenza della misura agevolativa è attualmente prevista per la data del 31.12.2022.
Ciò nonostante, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese è stata introdotta con l’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, una maggiorazione della misura “Credito d’imposta formazione 4.0”.
Secondo tale normativa, l’aliquota passerà dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese e sarà applicabile secondo le seguenti condizioni e modalità:
- le attività formative devono essere erogate da qualificati soggetti esterni all’impresa, quali i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs;
- deve essere preventivamente accertato il livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative;
- il soggetto formatore deve stabilire il contenuto e la durata delle attività formative, di durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- l’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso;
- i corsi potranno essere svolti anche in modalità e-learning.
La nostra attività tecnica e di supporto il Credito di imposta in materia di Formazione Industria 4.0
- la pianificazione e predisposizione dei calendari didattici per l’acquisizione o consolidamento delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0;
- la preparazione dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative, delle relazioni che illustrano le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, nonché della documentazione amministrativa e contabile inerente le attività eseguite;
- la predisposizione delle relazioni da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160;
- la fornitura degli attestati di certificazione della documentazione contabile per la quantificazione ed accesso al beneficio del credito d’imposta;
- le eventuali difese che dovessero essere apprestate nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate ritenesse integrata un’illegittima fruizione del beneficio d'imposta.


